Il sistema di Gestione delle Segnalazioni (Whistleblower)
Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n 24 - entrato in vigore il 30 marzo 2023 - recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante le persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea.
Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato, al fine di realizzare una maggiore tutela del whistleblower, incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
Chi è il whistleblower?
Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza diretta, avendo lo stesso fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della comunicazione.
Chi può segnalare?
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per la Società;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la Società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- titolari di quote della Società e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.
Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- Violazione di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti),
- Violazioni di disposizioni normative europee (Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; Atti od omissioni riguardanti il mercato interno ;atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione).
Cosa non si può segnalare?
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate». Sono escluse le comunicazioni, doglianze, rivendicazioni, istanze aventi ad oggetto tematiche differenti da quelle delle segnalazioni. Le segnalazioni non devono riguardare rimostranze di carattere personale.
Come si effettua la segnalazione?
O.S.M.A.I.R.M. s.r.l., in conformità alle disposizioni di legge, si è dotata di canale di comunicazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni, anche quelle comprese negli eventuali allegati.
Le segnalazioni potranno essere effettuate accedendo al servizio dalla pagina: https:\osmairm.signalethic.it
Il gestore della segnalazione svolgerà le seguenti attività: a) rilascerà alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; c) darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute; d) fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi
dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e). del decreto legislativo n. 51 del 2018.